IL PROLIFERARE DI FALSI ORDINI
Appare opportuno affrontare tale argomento nell’ambito del diritto nobiliare, tenuto conto che molti appassionati della materia nobiliare si interessano anche di Ordini Cavallereschi e considerato che la scarsa informazione intorno ad essi favorisce, purtroppo, il proliferare di sempre nuovi falsi Ordini.
Questi, spesso riallacciandosi nel nome ad antichi illustri Ordini ormai estinti, prosperano facendo la fortuna dei loro “gran maestri” ma con conseguenze – anche di rilievo penale – per i malcapitati “cavalieri”.
La legge 3 marzo 1951, n. 178 (pubblicata nella Gazz.Uff. 30 marzo 1951, n.73) oltre ad istituire l’Ordine “Al Merito della Repubblica”, regola la complessa materia del conferimento e dell’uso delle onorificenze cavalleresche. Tale legge, inoltre, contiene disposizioni relative sia agli Ordini Cavallereschi del Regno d’Italia, sia a quelli della Santa Sede e sia al Sovrano Militare Ordine di Malta.
Per tale motivo, prima di affrontare l’esegesi degli articoli più significativi di tale legge, pare opportuno offrire al lettore un quadro molto schematico, più di carattere giuridico che storico, dei numerosi Ordini Cavallereschi di “area” italiana.
I) Ordini cavallereschi della Repubblica Italiana.
1. Ordine al Merito della Repubblica Italiana: istituito e regolato dalla legge 3 marzo 1951, n.178 e dal D.P.R. n. 458/1952.
2. Ordine Militare d’Italia: istituito da Vittorio Emanuele I, il 14 agosto 1815 con il nome di “Ordine Militare di Savoia”, modificati gli statuti da Vittorio Emanuele II con R.D. 28 settembre 1855, è stato trasformato nell’Ordine Militare d’Italia con decreto del Capo Provvisorio dello Stato in data 2 gennaio 1947; l’attuale ordinamento dell’Ordine è contenuto nella legge 9 gennaio 1956, n.25.
3. Ordine della Stella della Solidarietà Italiana: istituito con dd.ll. 27 gennaio 1947, n.703, e 9 marzo 1948, n.812, per coloro che, italiani all’estero o cittadini stranieri, abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell’Italia.
4. Ordine al Merito del Lavoro: istituito da Vittorio Emanuele II con R.D. del 9 maggio 1901, avocato con modificazioni dalla Repubblica con la legge del 27 marzo 1952, n.199 e successivamente modificato con le leggi nn.1793/1952 e 108/1964.
5. Ordine di Vittorio Veneto: istituito con la legge 18 marzo 1968, n.263, per onorare quei militari che abbiano prestato servizio militare per almeno sei mesi nella guerra 14-18 o nelle guerre precedenti.
II) Ordini cavallereschi del Regno d’Italia.
1. Ordine Supremo della SS.Annunziata: il Conte di Savoia Amedeo VI, fondò nel 1350 l’Ordine del Cigno Nero che impegnava solennemente i suoi membri a non muoversi reciproca guerra. Nel 1362 tale Ordine fu trasformato nell’Ordine del Collare, che più che un Ordine vero e proprio era una riunione di Cavalieri (fratelli o compagni) in numero massimo di quindici. Carlo III il Buono, nel 1518 introdusse, tra i nodi del collare che distingueva i Cavalieri, l’immagine dell’Annunziata e volle che si chiamasse Ordine dell’Annunziata, elevando il numero dei Cavalieri a venti ed elevando l’Ordine a Supremo.
Gli Statuti furono modificati da Emanuele Filiberto nel 1570 e nel 1577 e, successivamente, da Vittorio Emanuele II nel 1869 che mantenne, tuttavia, il numero di venti Cavalieri. Questi godevano del trattamento di “cugini del Re”, con dignità di Grandi Ufficiali dello Stato, e del titolo di Eccellenza. Tale Ordine, tra quelli più nobili e reputati al mondo soprattutto per la sua antichità, essendo stato fondato pochi anni dopo l’Ordine della Giarrettiera e un secolo prima del Toson d’Oro, riordinato con R.D. del 14 marzo 1924, n.300, è stato soppresso con le relative onorificenze dalla legge 178/51.
2. Ordine dei SS.Maurizio e Lazzaro: nato dalla fusione di quello di San Maurizio, istituito nel 1434 dal Duca di Savoia Amedeo VIII, con quello antichissimo gerosolimitano di San Lazzaro, ad opera di Emanuele Filiberto e con l’autorizzazione di Papa Gregorio XIII, contenuta nella Bolla del 15 gennaio 1573. Riformato da Vittorio Emanuele II il 20 febbraio 1868 e, successivamente, con RR.DD. 30 dicembre 1929, n. 2245 e 13 gennaio 1930, nn.25 e 36. Esso non è stato soppresso dalla legge 178 del 1951 che, tuttavia, ha stabilito la cessazione del conferimento delle relative onorificenze. In attuazione della XIV disp. trans. della Costituzione, è stato conservato dalla Repubblica come ente ospedaliero e con la legge 5 novembre 1962, n. 1596, è stato emanato il nuovo ordinamento dell’Ordine al quale sono stati affidati compiti in materia di beneficenza, di istituzione e di culto: esso è persona giuridica di diritto pubblico, posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza del Ministero degli Interni, con sede ancora a Torino.
3. Ordine della Corona d’Italia: istituito da Vittorio Emanuele II con Decreto del 20 febbraio 1868, n.425, modificato con R.D. 30 dicembre 1929, n.2246, si ricollega alle vicende della Corona Ferrea; soppresso dalla legge 178/51.
4. Ordine Civile di Savoia: istituito da Carlo Alberto con Regie Patenti del 31 ottobre 1831, non avocato né soppresso dalla Repubblica Italiana, rimasto, quindi, di pertinenza di Casa Savoia.
5. Ordine Militare di Savoia: istituito con Regie Patenti del 14 agosto 1815 da Vittorio Emanuele I, avocato dalla Repubblica e trasformato in “Ordine Militare d’Italia” con decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947.
6. Ordine al Merito del Lavoro: in origine fondato da Umberto I nel 1898 con il nome di “Ordine Cavalleresco al Merito Agrario, Industriale e Commerciale”, fu istituito nel 1901 da Vittorio Emanuele II; modificato con R.D.22 febbraio 1930, n.136, è stato avocato e conservato dalla Repubblica.
7. Ordine Coloniale della Stella d’Italia: istituito da Vittorio Emanuele III nel 1914 dopo la conquista della Libia, per premiare le pubbliche benemerenze dei sudditi indigeni ed, eccezionalmente, quelle dei cittadini italiani residenti nelle colonie che non fossero, per quelle benemerenze, insigniti di altre onorificenze di maggior importanza, fu modificato da ultimo con R.D.21 gennaio 1931, n.107; implicitamente soppresso con la perdita delle colonie.
8. Ordine dell’Aquila Romana: istituito nel 1942 da Vittorio Emanuele III durante la seconda guerra mondiale per ricompensare i cittadini stranieri benemeriti della nazione italiana; Ordine non più conferito dopo il 1943 e soppresso con D.L. del 5 ottobre 1944, n.370.
III) Ordini della Santa Sede.
In virtù del terzo comma dell’art. 7 della legge 178/51, tali Ordini continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti, cioè dal R.D. 10 luglio 1930, n. 974. L’art.41 del Concordato Lateranense prevede l’obbligo per lo stato italiano di autorizzarne l’uso mediante la semplice registrazione dell’atto di nomina, da farsi su presentazione dell’atto stesso e domanda dell’interessato; l’autorizzazione all’uso deve quindi essere obbligatoriamente accordata, salvo il controllo, da parte delle autorità italiane, della mera regolarità formale dell’atto di concessione, con esclusione di qualsiasi indagine sulla persona dell’insignito e sui motivi del conferimento (art.2, R.D. 974/1930). Gli Ordini della Santa Sede si dividono in Ordini di Collazione, cioè concessi direttamente dalla Santa Sede, e di Subcollazione, cioè concessi per delegazione apostolica.
1. Ordine Supremo del Cristo o della Milizia di N.S.G.C. : istituito da Dionigi I, Re del Portogallo nel 1318 e approvato da Papa Giovanni XXII nel 1319; da tale data i Pontefici hanno insignito i Cavalieri dell’Ordine, indipendentemente dai Re portoghesi. Con Breve di riforma del 1905, l’Ordine assunse il carattere di Supremo. E’ il più importante degli Ordini Equestri Pontifici e viene conferito a Capi di Stato e Sovrani. Le onorificenze sono concesse con Motu Proprio del Santo Padre.
2. Ordine dello Speron d’Oro o della Milizia Aurata: l’Ordine della Milizia Aurata fu istituito con Rescritto Pontificio del 16 febbraio 1803 e trasformato da Papa Gregorio XVI con Lettere Apostoliche del 31 ottobre 1841, il quale lo dedicò a San Silvestro chiamandolo “Ordine di San Silvestro o della Milizia Aurata”. Gli insigniti di tale Ordine avevano diritto, tra l’altro, al titolo non trasmissibile di “Conte Palatino”. Papa S. Pio X, con Lettere Apostoliche del 7 febbraio 1905, scisse l’Ordine in due: quello dello Speron d’Oro e quello di S.Silvestro. L’ Ordine dello Speron d’Oro è riservato a persone di altissimo rango, pur non essendo così importante come l’Ordine Supremo del Cristo. Le onorificenze sono concesse con Motu Proprio del Santo Padre.
3. Ordine Piano: istituito con Lettere Apostoliche del 17 giugno 1847 da Papa Pio IX che rinnovando la denominazione dei Cavalieri istituiti da Papa Pio IV nel 1559, chiamati dal suo nome Pii ed ornati di titoli di nobiltà, volle denominarlo Piano. Fino al 1939, data in cui fu abolito con Breve di Papa Pio XII dell’11 novembre, era l’unico Ordine pontificio che concedeva la nobiltà agli insigniti: nobiltà ereditaria ai Cavalieri di Gran Croce e personale ai Commendatori con Placca e Commendatori. Le onorificenze sono concesse con Breve.
4. Ordine di San Gregorio Magno: istituito da Gregorio XVI con Lettere Apostoliche del primo settembre 1831 per premiare i benemeriti verso lo Stato Pontificio; può essere di categoria civile o militare. Le onorificenze sono concesse con Breve.
5. Ordine di San Silvestro Papa: istituito da Papa Gregorio XVI insieme all’Ordine della Milizia Aurata, divenne un Ordine a se stante con Breve del 1905. Le onorificenze sono concesse con Breve.
6. Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme: Ordine di Subcollazione parificato (ex art.3 R.D.974/1930) ristabilito da Papa Alessandro VI nel 1496, il quale offrì al Guardiano del S. Monte di Sion e Commissario Apostolico di Terra Santa la facoltà di nominare i Cavalieri di questo Ordine durante l’assenza del Patriarca di Gerusalemme stabilì che quando quest’ultimo fosse rimesso nella sua sede a lui nuovamente appartenesse la istituzione e creazione dei nuovi Cavalieri. I Francescani ressero l’Ordine fino al 1847, quando, per concordato stipulato tra Santa Sede e Turchia, Papa Pio IX restituì alla sua Chiesa il Patriarca di Gerusalemme e stabilì che ad esso appartenesse per il futuro la creazione dei Cavalieri. Con Breve del 24 gennaio 1863, lo stesso Pio IX riformò gli statuti e, nel 1907, Pio X riservò al Sommo Pontefice il Gran Magistero, fino ad allora tenuto dal Patriarca di Gerusalemme. Dopo alterne vicende, Pio XII con Breve del 14 settembre 1949 approvò i nuovi statuti dell’Ordine con i quali all’art.4 si stabilì che il Pontefice avesse diritto di nominare il Gran Maestro nella persona di un Cardinale di S.R.C.. Lo Statuto definitivo è del 19 luglio 1977, con il quale venne istituita anche la Croce di Benemerenza o Al Merito, al fine di premiare singolari benemerenze verso l’Ordine anche di coloro che non hanno i requisiti per appartenere all’Ordine.
7. Ordine dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria di Gerusalemme: Ordine di Subcollazione, fondato intorno al 1190, a San Giovanni d’Acri nel corso della terza Crociata da alcuni crociati di Brema e Lubecca e accettato da Papa Innocenzo III nel 1199 dopo che aveva già avuto la protezione di Papa Clemente III. Fu in origine un Ordine non internazionale ma destinato ad accogliere Cavalieri di lingua tedesca. In declino dopo essere stati sconfitti dai polacchi a Tennenberg nel 1410, l’Ordine evitò la soppressione definitiva da parte di Napoleone grazie alla protezione degli Asburgo e fu riorganizzato nel 1834 dall’Imperatore d’Austria, Francesco I, e nel 1840 da Ferdinando I. L’Arciduca Eugenio d’Asburgo conservò la carica di Gran Maestro fino al 1923, anno in cui vi rinunciò e fu eletto in sua vece il Vescovo Norberto Giovanni Klein. L’Ordine sopravvisse alla abolizione, da parte della Repubblica Austriaca, degli Ordini Equestri statuali dell’Impero Austro-Ungarico. L’Ordine che è sotto la protezione e vigilanza della Santa Sede, è stato recentemente riformato, conformemente al Codice di Diritto Canonico, con Regole approvate e promulgate con decreto della Santa Congregazione dei Religiosi del 27 novembre 1929, accentuandosi il carattere regolare, cioè monastico dell’Ordine e abolendosi l’obbligo delle prove nobiliari. La Santa Sede, il 22 settembre 1965, ha approvato lo Statuto dei Cavalieri d’Onore e dei “Familiari” o Cavalieri Mariani dell’Ordine Teutonico, cioè dei membri “di Merito”.
IV) Ordini della Repubblica di San Marino.
1. Ordine di San Marino: istituito il 13 agosto 1815 dal Consiglio Principe della Serenissima Repubblica, lo Statuto venne approvato dallo stesso Consiglio in data 22 marzo 1860. L’onorificenza viene conferita dal Consiglio Sovrano su proposta dei Capitani Reggenti, i quali hanno facoltà di fregiarsi della Gran Croce durante il tempo della loro carica.
2. Ordine di S.Agata: istituito il 5 giugno 1923 dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica per ricompensare quei cittadini stranieri che con l’industria, il lavoro e la beneficenza verso le Opere Pie Sammarinesi si sono resi benemeriti della Repubblica.
V) Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta. Merita una menzione a sé stante tale antichissimo Ordine Magistrale, dato che è l’unico Ordine cavalleresco riconosciuto come soggetto di diritto internazionale Esso è l’Ordine più glorioso della cristianità; fu creato da frà Gerardo di Sasso intorno al 1100, come Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme divenne in seguito anche Militare; detto di Malta da quando Carlo V il 24 luglio 1530, consegnò detta isola ai Cavalieri come nuova sede dell’Ordine, una volta perduta l’isola di Rodi per mano del Solimano nel 1522. Attualmente un Ordine similare chiamato SMOM si regge sulla Carta Costituzionale approvata con Breve Pontificio del 24 giugno 1961. L’Ordine per premiare i meriti nei propri confronti, ha una speciale onorificenza detta “Decorazione al Merito Militense”, concedibile indipendentemente dalla nascita e dalla religione professata. Tale Ordine è l’unico riconosciuto come soggetto di Diritto Internazionale e la legge 178/51, nulla ha innovato alle norme in vigore per l’uso di onorificenze, decorazioni e distinzioni dell’Ordine che rimane, quindi, regolato da specifici Trattati di Diritto Internazionale che non prevedono l’obbligo di alcuna autorizzazione all’uso di dette onorificenze.
VI) Altri Ordini cavallereschi non statuali.
Oltre alle onorificenze degli Ordini cavallereschi sopra indicati, risultano conferite in passato ed ancora attualmente in Italia, onorificenze da parte di Ordini che non promanano da Stati sovrani dei quali appare utile offrire un elenco generale.
Esclusi alcuni Ordini dinastici noti ed illustri, per la maggior parte degli Ordini sotto elencati è estremamente difficile individuarne l’esatta posizione e forma giuridica: infatti, alcuni di tali Ordini vivono come associazioni storiche-culturali, altri si riallacciano nel nome ad antichi Ordini senz’altro soppressi od estinti, altri ancora sono Ordini dinastici propri di famiglie ormai verosimilmente estinte, con conseguente sforzo da parte dei loro Gran Maestri di provare genealogicamente la loro discendenza da tali dinastie ex Sovrane; infine di alcuni si sa veramente ben poco, saltando fuori solo nella carta intestata di qualche sedicente loro cavaliere. Queste difficoltà sono le stesse che, come vedremo, portano lo Stato italiano a non autorizzare l’uso delle onorificenze conferite dalla maggior parte di tali Ordini.
• Ordine Costantiniano di San Giorgio;
• Ordine di Santo Stefano Papa e Martire;
• Ordine del Merito sotto il Titolo di San Giuseppe;
• Ordine del Toson d’Oro;
• Real Ordine al Merito sotto il Titolo di San Lodovico;
• Decorazione di San Giorgio per il Merito Militare di Lucca;
• Ordine dell’Aquila Estense;
• Insigne Reale Ordine di San Gennaro;
• Ordine di San Ferdinando;
• Real Ordine di Francesco I delle Due Sicilie;
• Real Ordine Militare di San Giorgio della Riunione;
• Ordine Supremo Militare del Tempio Gerosolimitano;
• Ordine di San Giorgio in Carinzia;
• Corporazione Internazionale della Stella Croce d’Argento e i Cavalieri del Bene;
• Ordine Militare del SS.Salvatore e di Santa Brigida di Svezia;
• Ordine dei Templari;
• Ordine di San Giorgio di Antiochia della Corona Normanna d’Altavilla;
• Ordine di Nostra Signora o S. Maria di Betlemme;
• Sovrano Ordine Militare Dinastico dei Cavalieri della Croce di Costantinopoli;
• Sacro Imperiale Angelico Ordine della Croce di Costantino il Grande;
• Ordine Militare e Ospedaliero di San Giovanni d’Acri e San Tommaso;
• Celeste reale Militare Ordine di Nostra Signora della Mercede;
• Ordine degli Argonauti di San Niccolò;
• Ordine di San Biagio;
• Ordine del Baccello della Ginestra;
• Ordine del Bracciale;
• Ordine della Concezione;
• Ordine di San Carlo;
• Ordine di Calatrava;
• Ordine di San Giorgio di Ravenna;
• Ordine di San Gedeone;
• Ordine di San Gereone;
• Ordine di San Giorgio di Borgogna
• Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme;
• Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro del Regno d’Italia;
• Serenissimo Ordine Equestre Militare e Nobiliare della Santissima Trinità;
• Serenissimo Ordine Militare di Santa Maria Gloriosa.”
Si ritiene di poter dire che tutti gli ordini non presenti in questo elenco
sono da considerarsi “FALSI ORDINI”